DIRITTO DI VENDITA INTERNAZIONALE
La Convenzione sulla vendita internazionale di beni regola l’acquisto internazionale di beni. Ogni volta che i beni vengono acquistati da acquirenti e venditori commerciali ed entrambi appartengono ad uno stato membro della Convenzione delle Nazioni Unite, trova applicazione il diritto di vendita internazionale.
La Convenzione sulla vendita internazionale di beni è impiegata nel settore commerciale. È esclusa la sua applicazione nelle transazioni nei confronti di consumatori. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci è un trattato internazionale delle Nazioni Unite. È entrata in vigore per standardizzare la legge del commercio internazionale di merci e viene applicata se entrambe le parti appartengono ad uno stato membro che ha ratificato la Convenzione sulla vendita internazionale di beni. Se una parte ha la sede in uno stato contraente della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e l’altra parte del contratto ha la sede in un altro stato contraente, la convenzione è applicabile. Data la diversità delle merci da produrre e la vendita transfrontaliera di merci, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci è di considerevole importanza.
Le parti possono anche stipulare un contratto che escluda l´applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. In tal caso, si applicano le leggi nazionali.
Il venditore è tenuto a consegnare la merce acquistata e deve trasferire la proprietà della merce. L’acquirente deve pagare il prezzo di acquisto concordato. Se il contratto non regola il luogo di consegna, è determinante il luogo di consegna della merce agli anni successivi. Il venditore non può consegnare la merce in contrasto a quanto sia stabilito nel contratto. L’acquirente è tenuto a comunicare eventuali vizi, qualora la merce non adempia ciò che è stato definito nel contratto. L´acquirente deve sottolineare il difetto di conformità entro un termine ragionevole.
In base alla Convenzione sulla vendita internazionale di beni, l’acquirente può far valere un difetto dei beni solo in caso di violazione materiale del contratto da parte del venditore. Questo è il caso, ad esempio, se la quantità della merce si discosta non solo in modo non significativo dalla quantità concordata. L’acquirente può ricorrere ai rimedi giuridici dell’adempimento e l’adempimento successivo, la riduzione e il risarcimento dei danni, nonché la risoluzione del contratto. L’acquirente può scegliere quali rimedi esercitare. Tuttavia, può esercitare solo un rimedio legale e non può ricorrere contemporaneamente a diversi rimedi legali.
Un avvocato specializzato in diritto commerciale internazionale è in grado di fornire consulenza nei singoli casi valutando se è opportuno applicare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci ed esercitando i rispettivi diritti di garanzia.
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